Il Reddito di Cittadinanza e la Legge di Bilancio 2022
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 prende ufficialmente il via la riforma del Reddito di Cittadinanza (di seguito, anche, RdC).
Parliamo di uno degli istituti più discussi e abusati (come la cronaca ha avuto modo di raccontarci) degli ultimi tempi.
Introdotto nel 2019 “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale (…)” (art. 1, co. 1, D.L. n. 4/2019), in questi primi anni ha dato prova di essere un sostegno per le fasce più povere della popolazione ma di non poter essere – quantomeno allo stato – un valido strumento di attivazione del mercato del lavoro.
Con la L. n. 234/2021 il Governo rinnova la fiducia nel RdC (rifinanziandolo fino al 2029) ma con un’evidente stretta volta a superare le criticità emerse sino ad ora.
Di seguito un sunto delle principali novità.
REQUISITI & CONTROLLI
Al fine di ottenere il RdC il nucleo familiare richiedente deve possedere e conservare per tutta la durata di erogazione del beneficio determinati requisiti soggettivi (cittadinanza – residenza – soggiorno – assenza di condanne penali definitive intervenute negli ultimi 10 anni per taluni reati) e patrimoniali (ISEE – patrimonio immobiliare Italia/Estero – patrimonio mobiliare).
Con riferimento all’accertamento degli stessi, la Legge di Bilancio ha previsto:
- la verifica ex-ante dei dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, da parte dell’INPS che, coinvolgerà i Comuni, in caso fosse necessario disporre ulteriori controlli. Nelle more delle verifiche il pagamento del sussidio rimarrà sospeso (art. 1, comma 74, lettera d, punto 4);
- la trasmissione al Ministero della Giustizia dell’elenco dei percettori del RdC, al fine di verificare la presenza di condanne passate in giudicato per i reati di cui all’articolo 7, comma 3, D.L. n. 4/2019 (art. 1, comma 75). La manovra, peraltro, amplia le ipotesi di reato con riferimento alle quali scatta la revoca del beneficio (art. 1, comma 74, lettera f);
- la predisposizione da parte dell’INPS di un piano di verifiche sui requisiti patrimoniali dichiarati in sede di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) anche in sinergia con le competenti autorità degli Stati esteri per quanto concerne i beni detenuti al di fuori dei confini nazionali (art. 1, comma 74, lettera a).
CONDIZIONALITA’
La percezione del RdC è vincolata al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei beneficiari nonché all’adesione degli stessi a percorsi personalizzati di inserimento lavorativo (cd. Patto per il lavoro) e inclusione sociale (cd. Patto per l’inclusione sociale).
Su tali aspetti, la manovra è intervenuta nei seguenti termini:
- la domanda di RdC equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) che non dovrà più essere resa in un secondo momento. Le istanze prive di tale dichiarazione si riterranno improcedibili (art. 1, comma 74, lettera c, punto 1);
- la ricerca attiva del lavoro dovrà essere comprovata dalla partecipazione, per almeno una volta al mese, ad attività e colloqui in presenza presso i Centri per l’impiego (pena la decadenza dal beneficio) (art. 1, comma 74, lettera c, punti n. 1 e 7). Analoga misura è prevista con riferimento agli aderenti al Patto per l’inclusione sociale (art. 1, comma 74, lettera c, punti n. 5 e 7).
OFFERTA DI LAVORO CONGRUA
Uno degli aspetti più controversi del RdC riguarda il concetto di offerta di lavoro congrua.
Ai sensi del D. L. n. 4/2019 gli aderenti al Patto per il lavoro erano tenuti ad accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue. Il concetto di congruità teneva conto della coerenza dell’offerta con le esperienze e competenze maturate, della distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico nonchè della durata dello stato di disoccupazione.
Con la Legge di Bilancio 2022:
- si riducono da 3 a 2 le offerte congrue di lavoro che si possono rifiutare prima di incorrere nella decadenza dal beneficio (art. 1, comma 74, lettera c, punto 3.2);
- la nozione di congruità dell’offerta di lavoro è stata riformulata. In particolare:
- si considera congrua un’offerta entro 80 chilometri (anziché 100) di distanza dalla residenza del beneficiario o raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta (salvo che nel nucleo familiare siano presenti persone disabili) (art. 1, comma 74, lettera c, punto 4.2);
- in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale i limiti di distanza e temporali restano gli stessi sia per la prima che per la seconda offerta di lavoro (art. 1, comma 74, lettera c, punto 4.3).
DECALAGE
La manovra introduce il cd. decalage, per mezzo del quale in caso di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua, scatta una decurtazione mensile di € 5 per ciascun mese a partire da quello successivo al quale è stata rifiutata un’offerta di lavoro (art.1, comma 76).
Al secondo rifiuto, il sussidio viene revocato (mentre prima la revoca scattava al terzo rifiuto).
ULTERIORI DISPOSIZIONI
- la valutazione e il riconoscimento del beneficio da parte dell’INPS, avverrà entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda (art. 1, comma 74, lettera d, punto 2.2);
- a fronte dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare percettore del Rdc, la variazione occupazionale andrà comunicata all’Inps non più entro 30 giorni dall’inizio della stessa bensì il giorno antecedente all’inizio (art.1, comma 74, lettera b, punto 2);
- i datori di lavoro privati che assumeranno i beneficiari del RdC avranno diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico e a carico del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione (art. 1, comma 74, lettera g, punto n.1);
- le Agenzie per il lavoro autorizzate potranno svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari del RdC. Peraltro, in caso di assunzione dei percettori a seguito dell’attività di mediazione, alle agenzie verrà riconosciuto il 20% dell’incentivo previsto a favore dei datori di lavoro (art. 1, comma 74, lettera g, punto 2);
- nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni dovranno impiegare almeno un terzo dei percettori del RdC residenti. L’attività verrà svolta a titolo gratuito e non comporterà l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le PA (art. 1, comma 74, lettera c, punto 6);
- il reddito di cittadinanza è impignorabile ( 1, comma 74, lettera b, punto 1).
Saranno sufficienti queste misure a risollevare le sorti dell’istituto?
Avv. Miriam Borletti, membro della Commissione Diritto del Lavoro di AGAM.