Divieto di licenziamento: never ending story
Il Decreto Fiscale estende ancora il divieto di licenziamento sino al 31 dicembre 2021 (art. 11, DL 146/2021).
Non generalizzato ma destinato solo alle imprese che utilizzano gli strumenti di integrazione ivi messi a disposizione:
- I datori che accedono a assegno ordinario e di cassa in deroga
Massimo tredici settimane
Nessun contributo addizionale
- I datori di lavoro del tessile allargato (codice ATECO 13, 14 e 15)
Massimo nove settimane
Nessun contributo addizionale
Ai datori che fruiscono di tale integrazione salariale resta precluso l’avvio delle procedure licenziamento collettivo così come i licenziamenti individuali per gmo.
Nella vigenza del blocco, in ogni caso, è sempre possibile procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro nei seguenti casi
- accordo collettivo aziendale
- contratto di espansione
- riassunzione per cambio di appalto
- fallimento
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (che non comporti trasferimento d’azienda o di un suo ramo)
- licenziamento per giusta causa
- licenziamento per motivi disciplinari
- licenziamento per superamento del periodo di comporto
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
- licenziamento per raggiungimento età per la fruizione della pensione di vecchiaia
- licenziamento per inidoneità alle mansioni
- licenziamento del lavoratore domestico
- licenziamento del dirigente (anche se un recente orientamento giurisprudenziale è contrario)
- la risoluzione dell’apprendistato al suo termine
- risoluzioni consensuali di lavoro e le dimissioni per giusta causa
Avv. Federico Allavelli, membro della Commissione Diritto del Lavoro di AGAM.