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Lo stato di malattia non giustifica l‘assenza all’audizione nell’ambito del procedimento disciplinare

Nell’ambito di un procedimento disciplinare, il semplice stato di malattia del dipendente non è sufficiente per giustificare l’impossibilità a presenziare all’audizione per rendere le proprie controdeduzioni orali in merito ai fatti contestati: questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 980 del 17 gennaio 2020.

Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avere prima ricevuto le sue eventuali giustificazioni. Le controdeduzioni possono essere rese dal dipendente in forma scritta, ma il legislatore ha previsto per il lavoratore la facoltà di richiedere anche un’audizione orale, che il datore non può rifiutarsi di concedere.

La Suprema Corte, tuttavia, con il principio di recente stabilito, ha chiarito che il diritto di difesa del dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, non è privo di limiti. L’audizione a difesa del lavoratore, infatti, può essere rinviata esclusivamente in presenza di situazioni che non consentano di tutelare le effettive esigenze di difesa del lavoratore stesso.

La vicenda trae origine da un licenziamento intimato per giusta causa ad un dipendente, il quale, nel corso del procedimento disciplinare, culminato con il provvedimento espulsivo, aveva richiesto di poter essere sentito oralmente in merito ai fatti contestati. Il lavoratore, una volta convocato dall’azienda per l’audizione, per due occasioni aveva richiesto il differimento dell’incontro sulla base di certificati di malattia allegati alle predette richieste.

In seguito al licenziamento comminato dal datore di lavoro, a chiusura del procedimento disciplinare, il dipendente ha proposto ricorso in Cassazione per sentire dichiarata la lesione del proprio diritto di difesa in fase disciplinare, in quanto la società non ha concesso il secondo dei due differimenti richiesti per l’audizione orale.

Lo stato di malattia, hanno chiarito nell’interessante motivazione i giudici di legittimità, non integra di per sé solo, un’impossibilità assoluta del lavoratore ad allontanarsi da casa, e non è, pertanto, condizione ostativa a presenziare all’audizione orale richiesta a tutela del suo diritto di difesa. Al contrario, occorre che il dipendente stesso fornisca prova, con apposita allegazione, della natura ostativa dello stato morboso all’allontanamento fisico da casa (o dal luogo di cura).

Secondo i giudici di legittimità, l’audizione può essere rinviata solo per rispondere ad un’esigenza difensiva non altrimenti tutelabile. Infatti, non è sufficiente il solo fatto che il lavoratore sia ammalato e produca un apposito certificato medico in tal senso, ma, al contrario, è necessario che il dipendente sia effettivamente impossibilitato a recarsi fisicamente all’incontro con il datore di lavoro.

La Corte di Cassazione, nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo l’operato dell’azienda corrispondente ai generali principi di correttezza e buona fede contrattuale. Il datore di lavoro, infatti, aveva dapprima concesso il differimento del primo incontro richiesto e, successivamente, aveva avvertito il lavoratore dell’indisponibilità a concedere un’ulteriore data per l’audizione. La società, inoltre, aveva invitato il lavoratore a rendere per iscritto le proprie controdeduzioni, al fine di non incorrere in decadenza per la tardività del provvedimento di recesso, ai sensi del CCNL applicato.

Alla luce del nuovo principio dettato dalla Corte di Cassazione, pertanto, occorre valutare, nel caso concreto, se la condizione di malattia allegata dal dipendente sia effettivamente ostativa, o meno, al proprio allontanamento da casa (o dal luogo di cura) e, quindi, la necessità di concedere un rinvio dell’audizione orale richiesta a tutela del suo diritto di difesa,

Avv. Mattia Butto, membro della Commissione Diritto del Lavoro di AGAM.

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