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Lavoratori e Green Pass. Facciamo il punto

Può il datore richiedere il green pass ai lavoratori?

Facciamo il punto nell’attuale quadro eterogeneo e decisamente poco chiaro.

Attualmente si può a ragione ritenere tracciata una linea circa la vaccinazione.

È il medico competente il soggetto chiave, unico legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificarne l’idoneità alla mansione specifica (Garante Privacy 13 giugno 2021; D.Lgs. n. 81/2008).

È quindi il medico competente che, valutata la specifica realtà aziendale, individua come necessaria o meno la vaccinazione e, conseguentemente, come idoneo o meno il dipendente.

Il datore di lavoro deve solo assicurare che i dipendenti non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Difficile, pertanto, differentemente ragionare in tema di green pass.

Sia in termini giuslavoristici che di privacy.

Il quadro esposto porterebbe ad escludere la possibilità in capo al datore di richiedere il green pass direttamente ai propri dipendenti, superando il passaggio del medico competente.

E ragionando, a contrario, sul nuovo DL 105/2021, si addiviene a medesima conclusione.

Il relativo art. 3 introduce l’art. 9bis nel DL 52/2021, imponendo dal 6 agosto 2021, in zona bianca, la necessità del green pass per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • ristorazione consumo al tavolo al chiuso
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
  • sagre e fiere, convegni e congressi
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • concorsi pubblici

I titolari o gestori di tali servizi e attività dovranno verificare, garantendo la protezione dei dati personali, la presenza del green pass.

La disposizione, a ben vedere, nulla dice circa i dipendenti di tali attività e servizi.

In un’ottica di coerenza, avendo il Legislatore individuato per tali attività e servizi necessaria la presenza del green pass per gli utenti, pare difficile affermare diversamente per i lavoratori.

Ciò rafforza (in parte) il ragionamento di cui sopra che conduce ad escludere in capo al datore la facoltà di richiedere il green pass direttamente ai lavoratori, così come per il vaccino, senza passare dal medico competente.

In questo quadro v’è chi, sempre più, con ragionevole fondamento, individua nella contrattazione collettiva la soluzione al problema.

La legge già assegnerebbe alla contrattazione collettiva la facoltà di intervenire circa l’obbligo vaccinale e, conseguentemente, circa il green pass.

Per il tramite di un accordo collettivo, nel rispetto e a tutela dei lavoratori, si potrebbero superare le criticità esposte, individuando congiuntamente necessità o meno di vaccino o green pass, alleggerendo il carico di lavoro e, soprattutto, la responsabilità dei medici competenti.

Avv. Federico Allavelli, membro della Commissione Diritto del Lavoro di AGAM.

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